di Gabriella Sparano esperta in contratti pubblici, docente Assorup Training Virtuale
Il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, analogamente al precedente Codice n. 163/2006, ha disciplinato le garanzie, provvisoria e definitiva, in due soli e semplici articoli, rispettivamente nell’art. 93 e nell’art. 103.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, invece, ha, da un lato, confermato in parte quanto già previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e nella successiva L. n. 120/2020 (che ha introdotto un regime differenziato, in funzione semplicistica, per il sotto-soglia, limitatamente alla garanzia provvisoria) e, dall’altro lato, ha introdotto ulteriori specificazioni in ragione della tipologia di procedura di gara o contratto oggetto della garanzia stessa.
Così facendo, il nuovo Codice con cui faremo i conti dal prossimo 1° luglio, ha frammentato la disciplina delle garanzie non solo in ragione della tipologia di gara/contratto e del suo valore sopra o sotto soglia, ma anche in più articoli che, ad una prima lettura ed applicazione, possono ingenerare un certo disorientamento.
Con lo schema che segue, pertanto, si è cercato di fornire un quadro sintetico riepilogativo di tutte le possibili ipotesi con il richiamo all’articolo relativo.