a cura del Consorzio Leonardo Lavori e Servizi
Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 31 gennaio 2024, ha analizzato il tema della qualificazione dei consorzi stabili, con particolar riferimento all’evenienza che un’impresa prenda parte contemporaneamente a due consorzi stabili. Il Presidente dell’Autorità, partendo dal condivisibile presupposto di vietare che si possa creare una “doppia qualificazione” (ovverosia che la medesima impresa possa concorrere ad implementare l’attestato SOA di tutti e due i consorzi cui partecipa), giunge ad affermare che nel “nuovo” Codice dei contratti pubblici sarebbe in ogni caso presente il divieto per un’impresa di poter far parte di più di un consorzio stabile. Quindi, a detta dell’ANAC, il D.Lgs. n. 36 del 2023 conterrebbe il divieto di prendere parte a più di una struttura consortile stabile.
Una ricostruzione così netta non appare pienamente condivisibile.
E’ di sicuro apprezzabile che l’ANAC si sia posta il problema della “doppia qualificazione” che si verrebbe a creare allorquando un’impresa prenda parte contemporaneamente a due consorzi stabili. Come è noto infatti, il sistema di qualificazione dei consorzi stabili consente a questi ultimi di incrementare la propria qualificazione attraverso la somma delle qualificazioni delle proprie consorziate (vedasi art. 67 del D.Lgs. n. 36 del 2023). In tale quadro, la doppia partecipazione di un’impresa a due consorzi, potrebbe comportare che delle qualificazioni della medesima impresa possano beneficiare contemporaneamente entrambe le strutture consortili. Sotto tale aspetto bene ha fatto ANAC ha stigmatizzare che tale incremento contestuale delle due attestazioni SOA dei due consorzi stabili sia in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Cionondimeno, laddove l’ANAC giunge a sostenere che il nuovo Codice dei contratti pubblici preveda il divieto per un’impresa di fare parte di due consorzi stabili, probabilmente si spinge eccessivamente oltre. In realtà, nel testo della norma non si rinviene più detto divieto e la ricostruzione compiuta nel citato comunicato del 31 gennaio 2024 non appare del tutto condivisibile. In altre parole, in assenza di uno specifico divieto in tal senso, appare difficile sostenere che vi sia una norma che rende illegittima la partecipazione contemporanea di un’impresa a due consorzi stabili.
Una soluzione che superi le problematiche sopra evidenziate potrebbe essere la seguente. Detto che è condivisibile che non si crei il meccanismo della “doppia qualificazione” e dimostrato come non vi sia un esplicito divieto per le imprese di poter far parte di più di un consorzio stabile, la norma dovrebbe essere intesa nel seguente senso:
– è ammissibile che un’impresa possa far parte di più di un consorzio stabile;
– in tale caso, al momento in cui detta impresa – che già fa parte di un primo consorzio, il quale beneficia delle qualificazioni dell’impresa stessa – dovesse fare il proprio ingresso in un secondo consorzio stabile, in questo frangente quest’ultimo non potrà vedere la propria attestazione incrementata dalle categorie e classifiche possedute dall’impresa.
Quindi, in buona sostanza, solamente uno dei consorzi stabili potrebbe ottenere il “beneficio” dell’incremento della qualificazione, mentre il secondo potrebbe annoverare una nuova socia consorziata senza ottenerne alcun incremento di requisiti.
Un aspetto è dirimente: il secondo consorzio stabile non può servirsi del criterio di qualificazione del “cumulo alla rinfusa”. In questo modo, si potrebbe produrre un effetto che in ogni caso consentirebbe al secondo consorzio di beneficiare dei requisiti di qualificazione dell’impresa che già li apporta ad altro consorzio stabile. Pertanto, il “secondo” consorzio cui partecipa l’impresa deve prevedere di non applicare il criterio del “cumulo alla rinfusa”.
In conclusione, al fine di armonizzare la normativa di riferimento con il corretto principio espresso dall’Autorità secondo cui una stessa impresa non può apportare contemporaneamente la propria qualificazione a più di un consorzio, si ritiene che possa comunque essere consentito ad un’impresa di poter far parte di due consorzi stabili purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) solo uno deve essere il consorzio che beneficia delle qualificazioni dell’impresa;
b) quindi solo un consorzio può vedere il proprio certificato di attestazione SOA incrementato delle qualificazioni dell’impresa;
c) il consorzio che non beneficia dell’apporto dei requisiti dell’impresa non deve applicare il “cumulo alla rinfusa”. Si tratta a ben vedere di una soluzione che rispetta l’interesse di evitare la cd “doppia qualificazione” e che al contempo consente alle imprese di poter prendere parte a più strutture consortili, così come consentito dalla normativa di settore.