Tra le disposizioni innovative contenute nel Codice dei contratti pubblici approvato da Governo merita di essere menzionata quella relativa alla formazione professionale per i RUP.
L’art. 15, comma 7 del testo che sarà esaminato dalle Commissioni parlamentari così recita:
Contestualmente all’adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva.
Il vigente decreto legislativo n. 50/2016 già contiene una norma sul tema. In base all’art. 31 “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture“. Va inoltre ricordato che un “sistema di formazione ed aggiornamento del personale” rientra tra i requisiti di base per ottenere la qualificazione della stazione appaltante (art. 38).
E’ indubbio che i RUP debbano accedere a percorsi formativi al fine di svolgere al meglio le proprie attività. E così anche il nuovo codice prevede la formazione quale requisito di qualificazione (art. 63).
Fino ad oggi l’attività di formazione nei contratti pubblici è stata realizzata in particolare per contrastare il rischio di corruzione nell’ambito dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza oggi confluiti nel piano integrato dell’attività e dell’organizzazione (PIAO),
La nuova disciplina invece prevede un autonomo piano di formazione specialistica che dovrà riguardare quegli adempimenti e quelle attività che presentano maggiori criticità applicative, come può essere l’uso del fascicolo virtuale dell’operatore economico o il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure la gestione dell’anomalia delle offerte o la patologia dell’esecuzione contrattuale.
Risulta quindi lodevole l’iniziativa del legislatore di voler rafforzare le competenze dei RUP con la partecipazioni a corsi e seminari i cui costi dovrebbero essere coperti in parte dalla quota di risorse previste per gli incentivi alle funzioni dell’art. 45.
ASSORUP condivide l’esigenza di un’adeguata formazione del personale amministrativo e tecnico impegnato nelle procedure di appalti e concessioni. Vale la pena tuttavia riflettere se queste competenze acquisite mediante percorsi di apprendimento definiti da ciascuna stazione appaltante per i propri dipendenti non debbano comunque rientrare in un sistema nazionale di certificazione delle competenze dei RUP. Un sistema che dia una sorta di patente professionale secondo i livelli suggeriti dalla Commissione Europea nel 2020. Base, intermedio, avanzato ed esperto: sono queste le categorie di RUP che, formati singolarmente, potrebbero essere valutati in un esame in modo da garantire le competenze necessarie per svolgere dall’affidamento di una piccola fornitura alla realizzazione di un’opera infrastrutturale.