Tra le norme del Codice è prevista una disposizione che pone termine all’annosa questione della presenza del RUP nelle commissioni giudicatrici.
L’art. 51 stabilisce che “Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, alla commissione giudicatrice puo’ partecipare il RUP, anche in qualita’ di presidente”.
Si tratta di una disposizione limitata agli affidamenti sotto soglia e confermata anche dall’art. 224 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che dispone quanto segue
“All’articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, puo’ essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;»”.
Prima della riforma la questione è stata assai dibattuta ed aveva indotto il Legislatore a non prendere posizione definitiva. Infatti l’art. 77, comma 4 del Decreto n. 50 del 2016 prevedeva che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”.
Nel nuovo quadro normativo, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene così introdotta una deroga al principio di indipendenza della fase progettuale da quella valutativa. Si tratta di una deroga che tuttavia non pare trovare particolare giustificazione. Vedremo quali reazioni avrà al riguardo la Commissione europea, sempre molto attenta a garantire che anche gli appalti sottosoglia rispettino i principi dell’acquis communautaire.