Il settore dei contratti pubblici si fonda sul nuovo principio di risultato sancito dall’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Un principio che guarda alle fasi di affidamento e di esecuzione e che costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
Il sistema degli incentivi non è una novità atteso che già la legge quadro sui lavori pubblici del 1994 (la legge Merloni) stabiliva che “una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori” (art. 18).
Con il primo codice dei contratti, novellato nel 2014, si è poi previsto che “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare“. Anche tale previsione, contenuta nell’art. 93, comma 7 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 si applica alla progettazione nei lavori pubblici.
Soltanto con l’art. 113 del secondo codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, gli incentivi saranno estesi anche alle forniture e servizi sebbene, in applicazione analogica delle predette disposizioni, alcune stazioni appaltanti avevano già provveduto a premiare i RUP degli approvvigionamenti. “Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti“.
Sebbene la disposizione, pressoché rimasta inalterata nell’art. 45 del Codice in vigore dal 1 luglio 2023, sia formulata con il verbo indicativo presente (“destinano”) sembra che il riconoscimento degli incentivi sia una chimera in moltissime stazioni appaltanti. E ciò è dovuto alla complessità della disciplina che impone un regolamento e che affida alla contrattazione collettiva il compito di definire la quota di incentivo (l’80% del 2% che rapprenta un limite massimo) da distribuire tra i diversi protagonisti della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto.
Nelle ultime settimane numerosi interessati hanno contattato ASSORUP per richiedere un intervento presso le proprie stazioni appaltanti al fine di attuare una disposizione che premia il merito nella gestione degli appalti. Regolamenti predisposti e mai approvati sono presenti in molte amministrazioni aggiudicatrici. Gli incentivi sono uno strumento formidabile per garantire efficienza e correttezza negli appalti. A ben vedere la norma del nuovo codice merita di esser riformata introducendo un iter più semplice affinché i RUP ed i DL e DEC, assieme a tutti gli altri partecipanti, possano avere il giusto riconoscimento del lavoro svolto. Inoltre non possono essere riconosciuti solo gli incentivi “tecnici” ed essere esclusi gli affidamenti diretti la cui soglia in alcuni casi coincide con quella europea.
ASSORUP intende sostenere i RUP in questa loro legittima richiesta. Scrivici per segnalare eventuali disfunzioni o mancati riconoscimenti delle premialità. Gli incentivi sono dovuti e non possono rimanere un miraggio.
Buongiorno,
per quanto attiene alla problematica incentivi e concessioni quale criterio di calcolo suggerite di utilizzare?
Grazie
Un cordiale saluto
Ci sono diversi manuali diffusi da stazioni appaltanti. Segnaliamo quello predisposto da ITACA https://www.itaca.org/archivio_documenti/area_appalti/Schema%20Regolamento%20Incentivi_ITACA%20160718.pdf
interessante, ma superato!
Scusate la polemica, ma mi aspetterei che le vostre risposte non siano frettolose e le verificaste prima. Il documento di ITACA è superato e già dal titolo è evidente che è relativo al previgente D.lgs 50/2016.
suggerisco il quaderno dell’ANCI: https://www.anci.it/il-quaderno-operativo-anci-sulle-funzioni-tecniche-incentivabili/
Alcune stazioni appaltanti non includono, negli incentivi, coloro che si occupano di Espropri. A mio avviso è un errore in quanto a norma del TU sugli Espropri Art.6 è necessario l’istituzione di un Ufficio Espropri per dare realizzazione all’opera pubblica, per ogni procedimento è obbligatorio nominare un Responsabile del Procedimento Espropriativo (comma 6), al pari del Direttore dei Lavori e le altre figure necessarie per lo svolgimento dell’appalto. Il Responsabile del procedimento Espropriativo ha autonomia operativa anche in caso di inerzia del RUP (comma 7) nell’ambito delle somme previste nel Quadro Economico dell’appalto stesso, somme che hanno voce a parte distinta da quella dei Lavori ma essenziali per la realizzazione dell’opera e dell’appalto per come progettato e pertanto può essere inquadrato tra i Direttori di Esecuzione ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Purtroppo mi sembra un’interpretazione della figura del RUP, DL e DEC che non rientra nell’articolato sugli incentivi precisato nel Codice dei lavori pubblici. Sono incentivabili le figure tecniche ed i collaboratori che operano nel campo dei lavori pubblici (lavori intesi nel vero senso della parola come attività di gestione di cantieri di lavori in esecuzione e precedenti attività della relativa programmazione, progettazione e affidamento) o per servizi e forniture, tra cui non mi sembra possa rientrare un’attività puramente amministrativa come quella degli espropri, da cui non derivano affidamenti e contratti ad operatori economici.
Mi sbaglierò, ma non mi sembra interpretabile in maniera diversa il Codice dei contratti pubblici, nè quello attuale nè quelli precedenti. Cordiali saluti
Dal documento ANCI, anche letto velocemente, mi sembra proprio che, per esempio, abbiano ancora considerato il solo Responsabile del Procedimento e non considerino la novità dell’introduzione del RUP in quanto Responsabile del Progetto (che come normato può non essere un dirigente e quindi ha diritto all’incentivo) e non considerano quindi le diverse funzioni dei diversi Responsabili del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Buonasera, è possibile riconoscere incentivi per appalti servizio rifiuti sopra soglia, qualora il rup abbia nominato un suo dipendente DEC?
Il riconoscimento degli incentivi, in base all’art. 45 del Codice, riguarsa tutte le categorie merceologiche e tutte le attività (RUP,DEC e collaboratori) come previsto dal regolamento interno.