Il mondo degli appalti aspettava da tempo questa innovazione: il fascicolo virtuale dell’operatore economico. L’art. 53, comma 5, lettera d, n. 4 del decreto legge 77/2021 ha modificato l’art. 81 del codice dei contratti con questa previsione:
Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e’ istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche’ i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico e’ utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
Lo strumento di controllo dei requisiti degli operatori economici è fondamentale per i RUP che si trovano costretti ad inseguire certificati e documenti necessari per provare il possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese. Si tratta probabilmente di una delle questioni maggiormente sentite dai funzionari e dirigenti che vivono sempre con ansia il momento di questa verifica delle dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europea, il DGUE che ha consentito di standardizzare le dichiarazioni di partecipazione. AL riguardo è bene ricordare che esiste un utile strumento messo a disposizione della Commissione europea per la compilazione del DGUE sia dalle stazioni appaltanti sia dagli operatori economici: https://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
Dal 9 novembre è andato definitivamente in soffitta il sistema AVCPASS realizzato in attuazione del Codice del 2006 nonché viene cancellata la banca dati degli operatori economici che il Ministero delle Infrastrutture avrebbe dovuto realizzare in attuazione del Codice del 2016.
Ritornando al Fascicolo Virtuale in questa prima attuazione in realtà l’applicazione dell’ANAC, che ha ripreso la competenza sulla materia, questo strumento potrà davvero rivoluzionare e semplificare le procedure solo e soltanto se conterà davvero la prova dei requisiti di carattere generale e speciale. Se invece si tratta di un restyling dell’AVCPass fatto in tempi record solo per smarcare un impegno del decreto sul PNRR avremo perso l’ennesima opportunità di liberare i RUP dai controlli (la forma) per concentrarsi sulle offerte (la sostanza).
Se hai sperimentato il nuovo fascicolo virtuale riporta la tua esperienza nel nostro forum e raccontaci come ti sei trovato mettendoti in rete con altri RUP