Consultazione pubblica sulle Direttive Europee. Il Centro Studi di ASSORUP presenta le proprie osservazioni.

Il Centro Studi di ASSORUP ha elaborato alcune osservazioni consegnate oggi con la compilazione del questionario promosso dalla Commissione Europea sulle direttive europee 2014. Di seguito il testo delle considerazioni presentate. Si tratta di un primo contributo che l’Associazione ha ritenuto di offrire alle istituzioni europee nell’attesa che si apra il confronto sullo schema delle nuove direttive che interesseranno il settore nei prossimi anni.


PROBLEMA RISCONTRATO: OSTACOLI ALL’ACCESSO ALLE GARE DI OPERATORI ESTERI (UE E NON-UE)
OSTACOLI INDIVIDUATI: DIFFORMITA NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE, BARRIERA LINGUISTICA, PIATTAFORME NON OMOGENEE


NEL DETTAGLIO:


1) PROBLEMA: Difficoltà nella presentazione di certificazioni necessarie per la partecipazione: devono essere forniti con traduzioni giurate e ciò rappresenta un ostacolo per gli operatori.
PROPOSTA: utilizzare una unica lingua, ad es l’inglese, in tutti gli stati UE come lingua comune per gli appalti sopra soglia o per tutti quelli di interesse transfrontaliero.

2) PROBLEMA: Il sistema E-Certis, messo a disposizione dall’UE per facilitare la verifica dei certificati, risulta poco intuitivo e di difficile fruizione.
PROPOSTA: sostituirlo con uno strumento più efficace e snello.

3) PROBLEMA: Problemi per gli operatori ad accedere alla piattaforma Acquisti in Rete PA se non aderiscono al sistema eIDAS
PROPOSTA: rendere obbligatorio il sistema EIDAS per tutti gli operatori UE e in tutti gli stati UE, per partecipare a tutte le gare o almeno per le gare sopra soglia o di interesse transfrontaliero, eventualmente utilizzando lo strumento del regolamento.

4) PROBLEMA: Articolo 33 Direttiva_24/14: l’espressione “condizioni oggettive”, riferita alla valutazione clinica o comunque all’esigenza clinica generalmente intesa (es. popolazione di pazienti ecc) è poco calzante rispetto a questo tipo di necessità
PROPOSTA: prevedere che la valutazione clinica o comunque l’esigenza clinica generalmente intesa (es. popolazione di pazienti ecc) sia annoverata tra le condizioni di esecuzione dell’AQ laddove oggi l’espressione “condizioni oggettive” è poco calzante rispetto a questo tipo di necessità.

5) PROBLEMA: articolo 57, par. 1 dir. n. 24/14: l’obbligo di esclusione viene comminato a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza anche se all’interno di essi non siano muniti dei relativi, concreti ed effettivi, poteri di rappresentanza, decisione o controllo.
PROPOSTA:_prevedere che l’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza avente al suo interno concreti poteri di rappresentanza, decisione o controllo.

6) PROBLEMA: articolo 57, par. 6 dir. n. 24/14: la dimostrazione di avvenuto risarcimento o di impegno a provvedervi posta a carico dell’operatore economico che intende provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità dovrebbe prevedere anche l’eventualità che il risarcimento del danno sia divenuto impossibile da eseguire per plurime cause (es. morte o irreperibilità della persona offesa).
PROPOSTA: prevedere l’eventuale deroga relativa all’eventualità di un risarcimento divenuto impossibile per cause non imputabili all’operatore economico.

RICHIESTA DI UNA DISCIPLINA DI SETTORE DEDICATA ALLA SANITA’: il settore, specialmente nell’ambito delle forniture, ha specificità tali da giustificare l’emanazione di norme speciali e possibilmente uniformi a livello UE, magari da adottare con regolamento.

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