Certificazione ed incentivazione dei RUP

La riforma del Codice dei contratti pubblici non sembra intervenire sulla necessità di garantire specifiche competenze dei RUP e lascia inalterato il sistema di incentivazione che si è rivelato poco efficace nel corso degli ultimi venti anni. Il testo del decreto, presto in discussione nelle commissioni parlamentari, si concentra sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti senza considerare che la qualità degli appalti non dipende dall’organizzazione ma dalle donne e dagli uomini impegnati nell’approvvigionare o realizzare opere pubbliche. Occorre rimettere al centro dell’azione contrattuale le persone, i RUP, garantendo loro adeguata preparazione e la giusta premialità del lavoro svolto.

Di seguito il testo elaborato da ASSORUP che sostituisce la norma del nuovo Codice dedicata agli incentivi. Semplificando si propone una “patente” per il RUP, così come raccomandato dal 2020 dalla Commissione Europea agli Stati Membri, per definire il livello di competenza. Inoltre si modifica il sistema degli incentivi con una centralizzazione dei fondi e delle istruttorie per riconoscere il merito. Ne gioverebbe molto anche il PNRR dall’introduzione di un modello di premialità effettiva.


Articolo 45

Certificazione ed incentivazione dei RUP

1. L’ANAC realizza e gestisce il sistema di certificazione dei RUP che consente di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento.

2. La certificazione dei RUP è suddivisa in quattro livelli di competenza: base, intermedio, avanzato ed esperto. Al fine di ottenere il certificato il RUP è tenuto a sostenere un esame scritto e, per le competenze avanzato ed esperto, orale. I requisiti per l’accesso all’esame, inclusi titoli di studio ed esperienza pregressa, nonché i contenuti e le modalità della valutazione sono definiti da ANAC, d’intesa con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), anche avvalendosi della collaborazione di Università pubbliche o private.

3. L’attività contrattuale è così ripartita in base ai livelli di competenza:

a) Competenza base: affidamento diretto

b) Competenza intermedia: affidamento diretto e procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea

c) Competenza avanzata: procedure aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura competitiva con negoziazione;

d) Competenza esperto: dialogo competitivo, parternariato per l’innovazione.

4. La competenza superiore consente di svolgere l’attività contrattuale anche per le procedure previste per i livelli di competenza inferiori. Mediante il supporto di cui all’art. 15, comma 6, il RUP può promuovere procedure previste per i livelli di competenza superiori.

5. Per le procedure di affidamento nelle quali non è richiesto il supporto di cui all’art. 15, comma 6, il RUP e gli altri soggetti che collaborano hanno diritto agli incentivi in misura non superiore all’1 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, individuato come valore del contratto nella decisione di contrarre di cui all’art. 17. La certificazione di cui al comma 1 è requisito necessario per ottenere gli incentivi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Tali risorse finanziarie sono versate, entro 60 giorni dall’impegno di spesa, nel Fondo per gli incentivi istituito presso l’ANAC che cura l’istruttoria per l’erogazione degli incentivi.

7. L’ANAC realizza e gestisce il sistema di incentivazione dei RUP tenendo conto della seguente distribuzione del Fondo in relazione alle diverse competenze:

  • pari al 15 per cento per quella base,
  • pari al 30 per cento per quella intermedia e avanzata e
  • pari al 25 per cento per quella di esperto

8. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, viene versato da ANAC alla stazione appaltante o all’ente concedente, con vincolo di destinazione, per l’acquisto di beni e servizi strumentali, con particolare riguardo alla digitalizzazione ed alla formazione, dell’unità organizzativa che ha promosso l’attività contrattuale.

9. L’individuazione delle attività contrattuali che danno diritto agli incentivi, la ripartizione del fondo tra le predette attività, le modalità operative per l’erogazione degli incentivi sono definite con regolamento dall’ANAC, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali partecipanti alla contrattazione collettiva nazionale. Resta inteso che gli incentivi non possono essere riconosciuti nel caso in cui le fasi delle procedure di affidamento subiscano un ritardo per causa imputabile al RUP o ad uno dei soggetti che vi abbiano partecipato. Ciascun destinatario degli incentivi è responsabile esclusivamente dell’attività che ha svolto.


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Un commento

  1. La proposta è interessante ed innovativa, magari un pò complessa da attuare per quanto riguarda la certificazione del RUP ma sicuramente attesta la professionalità ed evita storture di sistema in quanto attualmente l’incentivo viene ripartito ai RUP e collaboratori senza tener conto della complessità della gara o del livello di preparazione dei soggetti attori. Tuttavia, più che un sistema gestito da ANAC sarebbe utile un regolamento a livello nazionale per evitare situazioni di disparità di trattamento nella ripartizione degli incentivi stabilendo precise percentuali in relazione alla tipologia di attività, tenuto conto che la progettazione di una gara Lavori è molto più complessa rispetto alla progettazione di una procedura di Servizi e Forniture. Concludo segnalando che, alla fine e comunque, è il Dirigente che firma gli atti a doversi assumere le responsabilità – e non solo- derivanti dalle procedure, dirigente che, ancora una volta, ritengo sia stato ingiustamente escluso dal beneficiare dell’incentivo.
    grazie

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