Il nuovo Codice dei contratti pubblici ribalta la logica del conflitto d’interessi prevista dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. L’ANAC ha protestato con il Governo per questa scelta che mette in discussione il contenuto delle Linee Guida n. 15 del 2019 dell’Autorità con le quali si è previsto che, in ogni momento della procedura, il RUP ed ogni altro soggetto coinvolto debbano essere pronti a confermare, nero su bianco, l’assenza di situazioni di incompatibilità legate a rapporti con soggetti interessati alla procedura.
Come abbiamo fatto notare al Presidente di ANAC nel corso dell’incontro di presentazione del febbraio scorso, lo strumento della dichiarazione è assolutamente inefficace per contrastare la corruzione. Figuriamoci se un corrotto si ponga il “dilemma etico” di dichiarare il falso, ossia l’assenza di conflitto. La strategia sul conflitto d’interessi parte da un presupposto sbagliato: il dubbio sull’integrità di funzionari e dirigenti. Lasciamo che questo dubbio lo coltivi la pubblica opinione, senza cadere nella caccia al conflitto. Salvo ripensamenti dell’ultima ora l’art. 16 del Codice 2023 prevede quanto segue.
- Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
- In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.
- Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.
Il principio della fiducia è la grande novità del codice. Una fiducia che però deve essere meritata dal RUP. La magistratura e l’ANAC devono proseguire con il loro compito di controllo giudiziale e amministrativo rafforzando altri strumenti che fino ad oggi, al pari delle dichiarazioni in parola, appaiono poco efficaci. Tra questi vi è il whistleblowing.
L’art. 54-bis, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante
“Diposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha espressamente attribuito all’ANAC il potere/dovere di adottare apposite linee guida in materia di whistleblowing. Recentemente è stata recepita, con Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, la direttiva UE n. 2019/1937 che disciplina le segnalazioni in ambito privato e pubblico rafforzando i poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tuttavia nel corso degli anni questo istituto non sembra aver avuto particolare successo. Si legge nel rapporto 2022 di ANAC che “il numero delle segnalazioni di illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive pervenute ad ANAC nel corso dell’anno 2021 è stato pari a 529, con una riduzione del 14,95% rispetto all’anno precedente … Dall’entrata in vigore della normativa in materia di whistleblowing, come modificata nel 2017 [al giugno 2022], sono state adottate n. 4 delibere sanzionatorie per l’adozione di misure ritorsive ai danni di whistleblower”. Si tratta di numeri troppo bassi che mostrano la sfiducia nello strumento. Se segnalare all’interno della propria organizzazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non è reputato conveniente, appare chiaro che i dipendenti ritengano che rivolgersi all’ANAC non metta al riparo da ritorsioni.
ASSORUP intende affrontare con forza il tema dell’integrità nelle procedure di affidamento, in quanto la reputazione dei RUP passa anche dall’accertamento e sanzione di coloro che compiono atti di corruzione, nell’accezione ormai ampia assunta da questa parola. E se, in linea anche con quanto prevede il nuovo decreto, fosse la nostra Associazione a rendersi disponibile per raccogliere segnalazioni? Se trovassimo il modo di smascherare i corrotti, senza mettere a repentaglio le centinaia di migliaia di RUP onesti che tacciono per paura più che per volontà?