di Fiorella Leone – Coordinatrice Network ASSORUP
La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda i seguenti ambiti:
a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
c) capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui alle lettere a) e b).
Nella delibera – la n. 441 del 28 settembre 2022 – l’Autorità individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture: l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
Nelle Linee guida Anac individua tre livelli di qualificazione, differenziati per i lavori e per i servizi e forniture.
Per i lavori sono previsti:
a) livello base (L3) per importi inferiori a 1.000.000 di euro;
b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.
Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) livello base (SF3) per importi inferiori a 750.000 euro;
b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro;
c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro.
Per i primi due anni sono previsti degli “sconti”: la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.
Il punteggio di qualificazione sarà aggiornato annualmente e sarà compito dell’ Anac effettuare verifiche a campione sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione, prevedendo anche delle sanzioni in caso di informazioni fuorvianti o non veritiere. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento.
Per quanto concerne il testo del nuovo codice dei contratti, l‘art. 62 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a cinquecentomila euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Diversamente, per poter effettuare le procedure di importo superiore alle soglie menzionate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate.
Tale impostazione si discosta da quanto previsto nelle citate linee guida ANAC che stabiliscono la necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Viene, invece, confermato il medesimo limite per gli acquisti di beni e servizi, con l’innalzamento della soglia di affidamento diretto per lavori e opere pubbliche a € 500.000,00 da poter gestire in autonomia e senza qualificazione.
Infine, le stazioni appaltanti non qualificate procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata e ai soggetti aggregatori.