Sistema Consip: semplificare il quadro normativo

Nel dicembre 1999 il settore dei contratti pubblici ha subito un’innovazione senza precedenti. Con la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (finanziaria per l’anno 2000) è stato introdotto il programma di razionalizzazione della spesa pubblica gestito dalla Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di una iniziativa che ha modificato il modo di acquistare delle pubbliche amministrazioni, introducendo nuovi strumenti come le convenzioni quadro ed il mercato elettronico. Dopo oltre venti anni il programma si è rafforzato e si è ampliato senza tuttavia avere mai avuto un vero riconoscimento da parte del Legislatore. Dal 2007 gli strumenti del programma sono obbligatori per le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, e dal 2012 tutte le PA devono fare i conti con la Consip.

Nonostante le inchieste giudiziarie, la società del MEF guida saldamente una piattaforma telematica dove sono transitati nel 2022 circa 24 miliardi di euro di appalti sulla base di un quadro normativo fatto di decine di disposizioni sparpagliate in leggi finanziarie, spendig review, bilancio, etc. Questo programma, che spesso si definisce Sistema Consip, non è stato preso in considerazione dal testo del Codice adottato dal Governo, dimenticando una semplificazione necessaria vista l’obbligatorietà degli strumenti di acquisto e di negoziazione.

L’art. 62 del nuovo Codice si limita a rendere “ferme le previsioni relative al contenimento della spesa”, ma i RUP non possono essere costretti ad approfondire decine di leggi. I RUP hanno diritto a norme semplici e chiare, visto che lo scorso anno la Corte dei Conti della Campania ha accertato un danno erariale di 20 mila euro per il mancato rispetto di alcune di queste disposizioni.

ASSORUP ha predisposto un emendamento al Codice che sarà consegnato al Parlamento e discusso nell’audizione che si terrà nel corso della prossima settimana. Una volta migliorato il contesto delle regole sarà possibile valutare eventuali variazioni al programma di razionalizzazione.

Di seguito il testo


IL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA PUBBLICA

– PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO

DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI –

Inserire dopo il comma 18 dell’art. 62 le seguenti disposizioni:

19. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze realizza, avvalendosi della Consip S.p.A., il programma di razionalizzazione della spesa pubblica mettendo a disposizione delle stazioni appaltanti strumenti di acquisto e di negoziazione mediante la stipulazione di convenzioni quadro ed accordi quadro, l’istituzione del mercato elettronico della pubblica amministrazione ed il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema telematico realizzato a supporto del programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.. Il programma di razionalizzazione della spesa pubblica è attuato dalla Consip S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori sulla base degli indirizzi e delle linee guida definite presso il tavolo tecnico di cui all’art. 9, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Nell’ambito del programma di razionalizzazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze può autorizzare Consip S.p.A. a svolgere attività di committenza ausiliaria in favore delle stazioni appaltanti richiedenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra le modalità di attuazione nonché i risultati conseguiti dal programma.

20. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute a stipulare contratti di appalto mediante l’adesione ad accordi quadro e convenzioni quadro aggiudicate da Consip S.p.A. Le restanti pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti mediante l’adesione ad accordi quadro e convenzioni quadro aggiudicate da Consip S.p.A. ovvero avviano autonome procedure di affidamento rispettando gli elementi economici e tecnici dei predetti accordi e convenzioni nel caso in cui il contratto abbia le medesime caratteristiche essenziali determinate mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica.

21. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le categorie merceologiche relative a forniture e servizi per i quali è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro od agli accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazione e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta. In prima applicazione sono individuate le seguenti categorie: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati. Resta ferma la facoltà delle predette stazioni appaltanti di stipulare contratti autonomi nel caso in cui, a parità di caratteristiche essenziali, il prezzo della fornitura o del servizio sia inferiore al dieci percento rispetto al pezzo della convenzione quadro o dell’accordo quadro.

22. Le stazioni appaltanti obbligate a ricorrere alla convenzione quadro o all’accordo quadro, nelle more della disponibilità dello strumento, per ragioni di urgenza, possono procedere alla stipula di contratti aventi durata e oggetto strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva. Le stazioni appaltanti che hanno stipulato un contratto di fornitura o di servizi possono recedere nel caso in cui sia successivamente resa disponibile una convenzione quadro o un accordo quadro a condizioni migliorative e che il risparmio in termini di riduzione del prezzo sia maggiore dell’indennizzo dovuto al contraente pari al dieci percento del valore delle prestazioni non ancora eseguite.

23. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro o gli accordi quadro stipulati dai Soggetti aggregatori competenti per territorio ovvero, qualora non siano disponibili, facendo ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A.

24. Le stazioni appaltanti tengono conto, come prezzo massimo di aggiudicazione, dei prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come prezzi massimi di riferimento.

25. Per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza europea, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. Le restanti pubbliche amministrazioni possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del predetto mercato elettronico ovvero agli strumenti messi a disposizione dal Soggetto Aggregatore competente per territorio. I contratti stipulati facendo ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai Soggetti aggregatori, con esclusione delle convenzioni quadro, sono soggetti a registrazione in caso d’uso e ad imposta di bollo. Per gli enti locali non trova applicazione l’art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 relativo alla riscossione dei diritti di segreteria.

26. Per gli appalti di fornitura e di servizi e servizi informatici e di connettività le stazioni appaltanti fanno ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da parte di Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggregatore competente per territorio, in coerenza col Piano triennale dell’informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall’AgID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

27. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 20 e 22 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo del contratto e quello, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto.

28. Nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l’osservanza degli obblighi previsti dal programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

Inserire dopo la lettera o) dell’art. 2 dell’allegato I.1:

 p) convenzioni quadro: i contratti stipulati da Consip S.p.A o da un Soggetto Aggregatore con uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire durante un dato periodo le clausole relative agli appalti di forniture e servizi da stipulare, mediante ordinativi di acquisto, da parte delle stazioni appaltanti

Eliminare il comma 3 dell’art. 48: “Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.

Eliminare nel comma 1 dell’art. 62 il seguente periodo: “, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

Eliminare nel comma 15 dell’art. 62, il seguente periodo: “Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,”.

Inserire dopo la lettera h) del comma 3 dell’art. 227 le seguenti disposizioni:

  1. art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

  • art. 5 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni con Legge 1 agosto 2003, n. 212;
  • art. 1, comma 449, 450, 453, 454, 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
  • art. 1, comma 572, 573, 574 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • art. 1, comma 225, 226 e 227 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  • art. 11, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2010 , n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • art. 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • art. 7, 8, 9, 13, 13-ter del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
  • art. 1, comma 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17, 18       del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • art. 1, comma 157 e 158 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • art. 1, comma 507, 508, 510, 511, 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *