di Fiorella Leone – Coordinatrice Network ASSORUP
Il nuovo codice degli appalti prevede alcune novità nell’ambito delle procedure sotto soglia comunitaria, con particolare avallo delle disposizioni contenute nel DL 76/2020 e DL 77/2021.
Come è noto, l’articolo 36, comma 2, dell’attuale codice, fa espressamente salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per l’affidamento di lavori, scrivi e forniture sotto la soglia comunitaria. Tale possibilità non viene più menzionata nel nuovo codice degli appalti, il quale, all’articolo 50 con perentorietà recita: “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.”
E’ chiaro come le procedure di affidamento guardino ad un’ottica di celerità. Tale impostazione, infatti, sembra voler evitare che il RUP opti per un’articolazione più complessa in termini di tempo e di risorse, senza adeguate motivazioni come l’interesse sovra nazionale o transfrontaliero della procedura.
Si configura una riduzione del campo di scelta da parte del RUP, il quale viene condotto in maniera chiara e netta verso l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando al ricorrere di determinati importi, dovendo adeguatamente motivare la NON scelta della procedura preordinata.