Il PNRR è la più grande sfida che le stazioni appaltanti affronteranno nel 2023, assieme all’applicazione del nuovo codice dei contratti che dovrebbe presto approdare in Consiglio dei Ministri per poi essere esaminato dalle commissioni competenti al principio del nuovo anno. Consapevole dell’importanza degli obiettivi del Piano Nazionale, l’ANAC ha ritenuto di dedicare una parte del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione proprio al regime degli affidamenti previsto dal D.L. n. 77 del 2021 che ha introdotto numerose disposizioni derogatorie alle regole generali sugli appalti pubblici.
L’Autorità ha annunciato l’approvazione del PNA 2022-2024 con più articoli sul proprio sito. Tuttavia mancano ancora alcuni passaggi prima che il documento produca tutti i suoi effetti. Risultano certamente utili gli allegati al Piano che presentano specifiche check list da usare negli appalti pubblici nonché un “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”.
Si tratta di utili strumenti a disposizione dei RUP che non possono permettersi il lusso di commettere errori nelle procedure finanziate dal NextEU Generation, pena la ripetizione delle procedure accumulando ulteriore ritardo a quello già presente.
Per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, l’Autorità ha inteso fornire alcuni suggerimenti volti a semplificare e a ridurre gli oneri in capo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi. In particolare, laddove gli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, rientrino in quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ritiene che gli obblighi stabiliti in tale ultimo decreto possano essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, inserendo, nella corrispondente sottosezione di Amministrazione Trasparente, un link che rinvia alla sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR.
Ad avviso di ANAC, alla luce delle deroghe introdotte dal legislatore alla disciplina dei contratti pubblici, la figura del RUP ha assunto una valenza ancora più decisiva.
In primo luogo, al RUP è demandato il compito di suggerire le procedure semplificate più idonee ad accelerare l’avvio e l’esecuzione degli appalti e, nello stesso tempo, contemperare il necessario rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Da qui l’importanza di prevedere da parte del RUP una motivazione rafforzata della scelta di ricorrere ad affidamenti in deroga.
Il d.l. n. 77/2021 ha inciso sulle funzioni del RUP, in particolare in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, introducendo una serie di nuove attività che questa figura è chiamata a svolgere. Ci si riferisce in particolare a:
- l’art. 48, co. 2: in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, la norma attribuisce al RUP il compito non solo di “sottoscrivere” il provvedimento di validazione delle varie fasi progettuali anche in corso d’opera – come previsto dalla norma generale del Codice sulle verifiche (art. 26, co. 8 d.lgs. n. 50/2016) – ma anche di approvarle con propria determinazione e adeguatamente motivare;
- l’art. 48, co. 5: in tema di appalto integrato in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, la disposizione pone in capo al RUP il compito di avviare le procedure per l’acquisizione dei pareri – in seno alla conferenza di servizi ex art. 14 della l. n. 241/1990 – e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sarà posto a base di gara.
ASSORUP seguirà con attenzione l’iter per l’adozione definitiva del PNA che, dopo sette anni, torna ad occuparsi con attenzione al settore degli appalti pubblici.